445.100
CH-TI
Art. 36 Legge sulla protezione dei beni culturali Legge sulla protezione dei beni culturali
Art. 36 Legge sulla protezione dei beni culturali
1 Se importanti interessi archeologici lo esigono, il Cantone può accordare a terzi concessioni per tempo limitato ed in sito delimitato.
2 La concessione presuppone che
a) il richiedente abbia i titoli e le capacità professionali;
b) il richiedente sia in grado di garantire il finanziamento dei lavori per tutta la durata della concessione;
c) il programma di scavo sia stato approvato.
3 La domanda di concessione deve essere motivata e corredata dai documenti comprovanti l’adempimento dei presupposti di cui al cpv. 2.