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Art. 36 Legge sulla protezione dei beni culturali Legge sulla protezione dei beni culturali

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Art. 36 Legge sulla protezione dei beni culturali

1 Se importanti interessi archeologici lo esigono, il Cantone può accordare a terzi concessioni per tempo limitato ed in sito delimitato.

2 La concessione presuppone che

a) il richiedente abbia i titoli e le capacità professionali;

b) il richiedente sia in grado di garantire il finanziamento dei lavori per tutta la durata della concessione;

c) il programma di scavo sia stato approvato.

3 La domanda di concessione deve essere motivata e corredata dai documenti comprovanti l’adempimento dei presupposti di cui al cpv. 2.

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