445.100
CH-TI
Art. 35 Legge sulla protezione dei beni culturali Legge sulla protezione dei beni culturali
Art. 35 Legge sulla protezione dei beni culturali
Il Cantone ha il diritto di eseguire scavi preventivi e d’emergenza quando vi è motivo di supporre che beni culturali siano presenti nel sottosuolo e possano essere danneggiati o distrutti a seguito di lavori o per altre circostanze.