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Art. 35 Legge sulla protezione dei beni culturali Legge sulla protezione dei beni culturali

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Art. 35 Legge sulla protezione dei beni culturali

Il Cantone ha il diritto di eseguire scavi preventivi e d’emergenza quando vi è motivo di supporre che beni culturali siano presenti nel sottosuolo e possano essere danneggiati o distrutti a seguito di lavori o per altre circostanze.

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