445.100
CH-TI
Art. 34 Legge sulla protezione dei beni culturali Legge sulla protezione dei beni culturali
Art. 34 Legge sulla protezione dei beni culturali
1 Il Cantone ha la responsabilità e la competenza esclusiva sugli scavi archeologici.
2 E’ vietato a terzi eseguire scavi archeologici, riservato l’art. 36.
3 Con scavi archeologici si intendono prospezioni, scavi preventivi e d’emergenza, scavi scientifici ordinari, sondaggi e ricerche con apparecchi di rilevamento.