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Art. 33 Legge sulla protezione dei beni culturali Legge sulla protezione dei beni culturali

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Art. 33 Legge sulla protezione dei beni culturali

1 Di ogni stampato destinato al pubblico prodotto da tipografia, editore o autore con sede o domicilio nel Cantone, devono essere consegnati agli istituti cantonali competenti due esemplari gratuiti, riservato tuttavia il diritto ad un indennizzo se il costo delle copie supera l’importo stabilito dal regolamento.

2 L’obbligo incombe, in ordine di priorità decrescente, al tipografo, all’editore e all’autore.

3 Il regolamento definisce l’ampiezza dell’obbligo, con facoltà di estenderlo alle riproduzioni di immagini e suoni.

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