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Art. 32 Legge sulla protezione dei beni culturali Legge sulla protezione dei beni culturali

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Art. 32 Legge sulla protezione dei beni culturali

1 Il Comune ed il Cantone hanno il diritto di espropriare immobili protetti di eccezionale importanza culturale per la collettività al fine di garantirne la protezione o per destinarli a scopi d’interesse pubblico.

2 Essi possono inoltre ricorrere all’espropriazione di fondi sia per assicurare l’utilizzazione ordinata del territorio adiacente ad un bene immobile protetto, sia per garantire la costruzione di rifugi destinati alla protezione di beni culturali in caso di conflitto armato.

3 Il diritto di espropriazione del Comune è prioritario rispetto a quello del Cantone.

4 La procedura è regolata dalla legge cantonale di espropriazione.

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