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Art. 3 Legge sulla protezione dei beni culturali Legge sulla protezione dei beni culturali

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Art. 3 Legge sulla protezione dei beni culturali

1 Bene culturale protetto è ogni bene culturale sottoposto a protezione in applicazione di questa legge e della legislazione sulla pianificazione del territorio.

2 In particolare sono categorie di beni protetti

a) gli immobili d’interesse cantonale;

b) gli immobili d’interesse locale;

c) i mobili appartenenti a privati o a enti pubblici;

d) i mobili appartenenti ad istituzioni culturali riconosciute.

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