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Art. 29 Legge sulla protezione dei beni culturali Legge sulla protezione dei beni culturali

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Art. 29 Legge sulla protezione dei beni culturali

1 L’esportazione di un bene protetto fuori dal Cantone è soggetta all’autorizzazione preventiva del Consiglio di Stato, il quale decide sentito il preavviso della Commissione dei beni culturali.

2 L’autorizzazione all’esportazione temporanea può essere negata quando non siano presentate sufficienti garanzie che l’oggetto ritorni integro nel Cantone.

3 Le istituzioni culturali riconosciute sono per legge autorizzate all’esportazione temporanea.

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