445.100
CH-TI
Art. 28 Legge sulla protezione dei beni culturali Legge sulla protezione dei beni culturali
Art. 28 Legge sulla protezione dei beni culturali
1 Ogni cambiamento di ubicazione del bene protetto entro i confini cantonali è da notificare immediatamente in forma scritta al Consiglio di Stato.
2 Le istituzioni culturali riconosciute sono esonerate da quest’obbligo.