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Art. 28 Legge sulla protezione dei beni culturali Legge sulla protezione dei beni culturali

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Art. 28 Legge sulla protezione dei beni culturali

1 Ogni cambiamento di ubicazione del bene protetto entro i confini cantonali è da notificare immediatamente in forma scritta al Consiglio di Stato.

2 Le istituzioni culturali riconosciute sono esonerate da quest’obbligo.

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