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Art. 22 Legge sulla protezione dei beni culturali Legge sulla protezione dei beni culturali

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Art. 22 Legge sulla protezione dei beni culturali

1 Salvo disposizione contraria, la protezione di un bene culturale si estende all’oggetto nel suo insieme, in tutte le sue parti e strutture interne ed esterne.

2 Se le circostanze lo esigono, nelle adiacenze del bene protetto è da delimitare un perimetro di rispetto entro il quale non sono ammessi interventi suscettibili di compromettere la conservazione o la valorizzazione del bene protetto.

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