445.100
CH-TI
Art. 22 Legge sulla protezione dei beni culturali Legge sulla protezione dei beni culturali
Art. 22 Legge sulla protezione dei beni culturali
1 Salvo disposizione contraria, la protezione di un bene culturale si estende all’oggetto nel suo insieme, in tutte le sue parti e strutture interne ed esterne.
2 Se le circostanze lo esigono, nelle adiacenze del bene protetto è da delimitare un perimetro di rispetto entro il quale non sono ammessi interventi suscettibili di compromettere la conservazione o la valorizzazione del bene protetto.