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CH-TI
Art. 2 Legge sulla protezione dei beni culturali Legge sulla protezione dei beni culturali
Art. 2 Legge sulla protezione dei beni culturali
Sono beni culturali i beni mobili e gli immobili che singolarmente o nel loro insieme rivestono interesse per la collettività, in quanto testimonianze dell’attività creativa dell’uomo in tutte le sue espressioni.