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CH-TI
Art. 19 Legge sulla protezione dei beni culturali Legge sulla protezione dei beni culturali
Art. 19 Legge sulla protezione dei beni culturali
1 L’istituzione della protezione presuppone che l’interesse pubblico, cantonale o locale, alla conservazione ed alla valorizzazione dell’oggetto in quanto testimonianza culturale, prevalga rispetto ad altri interessi.
2 Beni mobili appartenenti a privati sono assoggettati a protezione solo se hanno un’importanza culturale eccezionale, tenendo conto anche del legame tra l’oggetto e la cultura ticinese; il proprietario può richiederne la protezione. [6]
[6] Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 515.