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Art. 16 Legge sulla protezione dei beni culturali Legge sulla protezione dei beni culturali

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Art. 16 Legge sulla protezione dei beni culturali

Ogni detentore di un bene culturale protetto o degno di protezione è tenuto a consentirne l’esame da parte delle autorità competenti e a fornire le informazioni utili ai fini delle decisioni sulle eventuali misure di protezione.

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