Decreto legislativo sulla costituzione della Fondazione per l’Orchestra della Svizzera italiana
Indice delle disposizioni (8)
Testo normativo (8 Articoli)
Il Consiglio di Stato è autorizzato a partecipare alla costituzione della “Fondazione per l’Orchestra della Svizzera Italiana” con sede a Lugano.
[1] È stanziato un credito di fr. 75'000.-- da iscrivere nel conto degli investimenti del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (in seguito Dipartimento), per la partecipazione del Cantone al capitale in dotazione della Fondazione.
[1] Art. modificato dal DL 20.9.2004; in vigore dal 12.11.2004 - BU 2004, 386.
[2] 1 Il Cantone versa alla Fondazione un sussidio forfetario annuo, quale contributo agli oneri dell’orchestra.
2 Il sussidio forfetario è stabilito annualmente dal Consiglio di Stato.
[2] Art. modificato dal DL 17.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 133.
[3] Il Cantone può inoltre garantire un ulteriore sussidio in caso di sviluppo dell’attività o di eventuali deficit.
[3] Art. modificato dal DL 17.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 133; precedente modifica: BU 2005, 57.
Il Cantone garantisce inoltre un ulteriore margine di fr. 400’000.- nel caso di sviluppo dell’attività o di eventuali deficit.
[4] La spesa è da iscrivere nella gestione corrente del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport.
[4] Art. modificato dal DL 20.9.2004; in vigore dal 12.11.2004 - BU 2004, 386.
La “Fondazione per l’Orchestra della Svizzera Italiana” è esente da qualsiasi imposta cantonale e comunale.
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [5]
Pubblicato nel BU 1990 , 395
[5] Entrata in vigore: 14 dicemb re 1990 – BU 1990, 395.