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Art. 8 Regolamento della legge sul cinema Regolamento della legge sul cinema

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Art. 8 Regolamento della legge sul cinema

[22] 1 Il Consiglio di Stato, nei limiti dei crediti stanziati annualmente, decide sull’assegnazione dei contributi di cui all’art. 3 cpv. 2 della legge

a) per i casi di cui al cpv. 2 lett. a) a concorso della copertura dell’eventuale disavanzo computabile;

b) per i casi di cui al cpv. 2 lett. b) per gli interventi volti a rendere maggiormente confortevole e attrattiva la sala e più moderni gli impianti tecnologici, ritenuto un massimo del 30% delle spese effettive computabili;

c) per i casi di cui al cpv. 2 lett. c) e d) per un massimo del 30% delle spese effettive computabili.

2 Le risorse necessarie sono attinte dal ricavo dell’imposta sugli spettacoli cinematografici.

[22] Art. modificato dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 50.

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