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Art. 7 Regolamento della legge sul cinema Regolamento della legge sul cinema

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Art. 7 Regolamento della legge sul cinema

[20] 1 Il premio biennale a sostegno del cinema ticinese (art. 2 cpv. 3 della legge) ha l’obiettivo di valorizzare la creazione di qualità e la diffusione dell’arte cinematografica in Ticino; sono favorite le collaborazioni con le Istituzioni del settore a livello federale e cantonale.

2 Per il finanziamento del premio è possibile far capo anche a sponsor privati.

Promozione dell’offerta [21]

[20] Art. modificato dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 50.

[21] Nota marginale modificata dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 50.

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