Art. 5 Regolamento della legge sul cinema Regolamento della legge sul cinema
Art. 5 Regolamento della legge sul cinema
[12] I contributi a sostegno della produzione di film (art. 2 cpv. 2 lett. a della legge) possono essere stanziati per i film: [13]
a) girati da registi indipendenti con domicilio nel Cantone Ticino da almeno tre anni;
b) girati da registi indipendenti che per questioni professionali o di studio hanno domicilio fuori Cantone da dieci anni al massimo, ma dimostrano di avere avuto una precedente e durevole permanenza sul territorio ticinese ed intrattengono legami e scopi con il Cantone tali da favorire e prevedere il loro possibile rientro;
c) girati da registi indipendenti con attinenza ticinese;
d) realizzati da produttori o case di produzione indipendenti che hanno sede nel Cantone da almeno un anno.
2 Il loro stanziamento è inoltre ammesso per i film
a) che sviluppano spunti narrativi o tematici che hanno relazione con il Cantone;
b) che sono ambientati nel Cantone;
c) che rivestono importanza per il Cantone.
3 La valutazione ai fini delle decisioni sui contributi avviene in base alla qualità dell’opera, ai costi di produzione ed agli elementi inerenti al Ticino per quanto riguarda il regista, l’ambientazione, l’impiego di attori, di tecnici, di personale e laboratori, così come per uno specifico interesse culturale.
4 Per questi film possono pure essere erogati contributi per le spese derivanti dalla sovrimpressione di didascalie o di doppiaggio.
5 Il contributo massimo è di regola del 30% delle spese effettive computabili.
c) contributi per manifestazioni cinematografiche [14]
[12] Art. modificato dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 50.
[13] Frase modificata dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 420.
[14] Nota marginale modificata dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 50.