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Art. 4 Regolamento della legge sul cinema Regolamento della legge sul cinema

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Art. 4 Regolamento della legge sul cinema

[10] 1 Il Consiglio di Stato, nel limite dei crediti stanziati annualmente, decide sull’assegnazione dei contributi di cui all’art. 2 della legge.

2 Le risorse necessarie sono attinte dal ricavo dell’imposta sugli spettacoli cinematografici e dal Fondo Swisslos.

b) contributi alla produzione [11]

[10] Art. modificato dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 50.

[11] Nota marginale modificata dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 50.

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