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Art. 3 Regolamento della legge sul cinema Regolamento della legge sul cinema

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Art. 3 Regolamento della legge sul cinema

[8] 1 Il Fondo di cui all’art. 4 della legge e agli art. 34 e 35 della legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986 è così suddiviso

a) 60% dell’importo quale aiuto alla produzione di film;

b) 40% dell’importo quale aiuto alle imprese di proiezione.

2 Nel caso in cui l’importo annuo della parte del fondo di cui al cpv. 1 lett. a) non raggiunga 250’000 franchi esso può essere completato fino a tale massimo con un importo proveniente dalla parte di cui al cpv. 1 lett. b) per decisione della Divisione della cultura e degli studi universitari (di seguito DCSU).

[8] Art. modificato dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 420; precedente modifica: BU 2017, 50.

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