443.110
CH-TI
Art. 2 Regolamento della legge sul cinema Regolamento della legge sul cinema
Art. 2 Regolamento della legge sul cinema
1 Per film si intende una sequenza di immagini registrate e strutturate, sonorizzate o non sonorizzate, che sono destinate ad essere riprodotte e che, se proiettate, suscitano un’impressione di movimento, indipendentemente dal procedimento tecnico di ripresa, registrazione o riproduzione utilizzato.
2 Per imprese di proiezione di film si intende quelle sale iscritte in un registro pubblico della Confederazione che a titolo professionale proiettano, continuamente o periodicamente, spettacoli cinematografici destinati al pubblico.