Legislator Giurisprudenza & Legislazione
443.110 CH-TI

Art. 2 Regolamento della legge sul cinema Regolamento della legge sul cinema

Apri la fonte ufficiale Atto completo (16 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 2 Regolamento della legge sul cinema

1 Per film si intende una sequenza di immagini registrate e strutturate, sonorizzate o non sonorizzate, che sono destinate ad essere riprodotte e che, se proiettate, suscitano un’impressione di movimento, indipendentemente dal procedimento tecnico di ripresa, registrazione o riproduzione utilizzato.

2 Per imprese di proiezione di film si intende quelle sale iscritte in un registro pubblico della Confederazione che a titolo professionale proiettano, continuamente o periodicamente, spettacoli cinematografici destinati al pubblico.

← Art. 1 Regolamento della legge sul cinema Regolamento della legge sul cinema Art. 3 Regolamento della legge sul cinema →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →