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Cantone Ticino 443.100

13 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (13)

Testo normativo (13 Articoli)

La presente l egge ha lo scopo di promuovere la cultura e l’offerta cinematografica e di definire i principi relativi alla libertà di proiezione.

1 Il Cantone promuove la cultura cinematografica.

2 In particolare esso può: [1]

a) contribuire finanziariamente alla produzione di film ad opera di ticinesi o interessanti il Ticino;

b) sussidiare l’attività di enti pubblici e privati aventi per scopo la conoscenza e la divulgazione dell’arte cinematografica;

c) favorire l’educazione cinematografica nei programmi scolastici e nei corsi postscolastici;

d) sussidiare manifestazioni durante le quali si proiettano film di particolare interesse o valore.

3 Il Cantone istituisce un premio biennale a sostegno del cinema ticinese.

[1] Frase modificata dalla L 16.12.2013; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 536.

1 Il Cantone sostiene e favorisce le proiezioni, assegnando contributi alle imprese di proiezione.

2 In particolare esso può: [2]

a) sussidiare le imprese di proiezione che si trovano in difficoltà economiche tali da comprometterne la continuazione dell’attività;

b) sussidiare gli interventi di miglioria e di ristrutturazione;

c) sussidiare nuove imprese di proiezione limitatamente agli impianti tecnologici per la produzione e la diffusione delle immagini e del suono;

d) sussidiare attività riguardanti la promozione dell’esercizio cinematografico nel suo insieme.

3 I contributi di cui al cpv. 1 sono assegnati

a) per il cpv. 2 lett. a), a copertura dell’eventuale disavanzo;

b) per il cpv. 2 lett. b), c) e d) nella misura massima del 30% della spesa sostenuta.

[2] Frase modificata dalla L 16.12.2013; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 536.

[3] Conformemente agli articoli 34 e 35 della legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986, sul prodotto lordo degli spettacoli cinematografici viene prelevata un’imposta che alimenta il Fondo cantonale per la cinematografia.

[3] Art. modificato dalla L 16.12.2013; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 536.

1 Ai minori di sedici anni compiuti è vietato assistere alla proiezione pubblica di film con un contenuto tale da poter esercitare un’influenza traumatizzante o pericolosa sulla loro educazione: in particolare sono ritenuti tali i film che esaltano la violenza, offendono la dignità umana, invogliano a compiere reati, e dove hanno una parte rilevante la pornografia, il razzismo, la giustificazione delle droghe.

2 L’autorità competente stabilisce quali sono i film compresi dal divieto di cui al capoverso precedente, con possibilità di fissare un’età minima inferiore per assistere alla proiezione pubblica o di elevarla a diciotto anni compiuti quando il pericolo di un’influenza negativa è particolarmente grave.

3 Durante le proiezioni accessibili anche ai minori di sedici anni è vietato presentare spezzoni di film ed esporre in sala e nei vani d’aspetto e di disimpegno, immagini o scritti pubblicitari con un contenuto che rientra nei divieti di cui ai capoversi 1 e 2.

[4] La direzione dell’impresa di proiezione risponde del mancato rispetto da parte degli spettatori dei requisiti d’età previsti dalla legge; agli spettatori può essere richiesto di documentare l’età.

[4] Art. modificato dalla L 16.12.2013; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 536.

S econdo le modalità fissate dal r egolamento, possono essere effettuati dei controlli del programma mensile di proiezione e può essere richiesta la visione preventiva di un film.

Il Consiglio di Stato stabilisce il Dipartimento competente.

Il Consiglio di Stato istituisce una Commissione film giovani; può istituire altre commissioni con il compito di preavvisare le domande di sussidiamento e ne stabilisce la composizione.

1 Chi contravv iene alle norme della presente legge e del r egolamento d’applicazione è punito con una multa fino a fr. 10 ' 000. -- secondo la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni. [5]

2 È riservata l’azione penale.

[5] Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260.

[6] 1 Contro le decisioni dell’autorità competente è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato.

2 Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili davanti il Tribunale cantonale amministrativo.

[6] Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 474.

È abrogata l a l egge sui cinematografi del 26 maggio 1986.

1 Decorsi i termini per l’esercizio del diri tto di referendum, la presente l egge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell’entrata in vigore. [7]

Pubblicat a nel BU 2006 , 35.

[7] Entrata in vigore: 1° marzo 2006 - BU 2006, 37.

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