Decreto legislativo concernente la costituzione della Fondazione Museo d'arte della Svizzera Italiana
Indice delle disposizioni (6)
Testo normativo (6 Articoli)
Il Consiglio di Stato è autorizzato a partecipare alla costituzione della “Fondazione Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano” con sede a Lugano (di seguito Fondazione).
1 È stanziato un credito di fr. 100’000.- da iscrivere nel conto degli investimenti del Dipartimento dell’educazio ne, della cultura e dello sport , Divisione della cultura e degli studi universitari, per la partecipazione del Cantone al capitale di fondazione.
2 È stanziato un credito di fr. 300’000.- quale prestito senza interessi da rimborsare entro 10 anni.
1 Il contributo annuale ricorrente alla Fondazione è stabilito nell’ambito dei preventivi annuali dello Stato .
2 Le modalità operative sono definite dalla convenzione fra il Cantone e la Fondazione .
3 Il contributo annuale alla Fondazione è iscritto nei conti di gestione corrente del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, Divisione della cultura e degli studi universitari .
1 È approvato il progetto di trasferimento della gestione del Museo cantonale d’arte alla Fondazione.
2 Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport
a) negozia il tenore definitivo della convenzione tra Cantone e Fondazione;
b) cura le relazioni fra il Cantone e la Fondazione;
c) gestisce la rendicontazione annuale delle attività della Fondazione.
3 Rimangono di spettanza cantonale
a) la proprietà e i costi di gestione degli immobili ceduti in uso alla Fondazione;
b) la proprietà delle opere d’arte della collezione cantonale.
La «Fondazione Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano» è esente da qualsiasi imposta cantonale e comunale.
1 Il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore . [1]
Pubblic ato nel BU 2015 , 380.
[1] Entrata in vigore: 1° agosto 2015 - BU 2015, 380.