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Decreto legislativo concernente la costituzione della Fondazione Museo d'arte della Svizzera Italiana

6 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (6)

Testo normativo (6 Articoli)

Il Consiglio di Stato è autorizzato a partecipare alla costituzione della “Fondazione Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano” con sede a Lugano (di seguito Fondazione).

1 È stanziato un credito di fr. 100’000.- da iscrivere nel conto degli investimenti del Dipartimento dell’educazio ne, della cultura e dello sport , Divisione della cultura e degli studi universitari, per la partecipazione del Cantone al capitale di fondazione.

2 È stanziato un credito di fr. 300’000.- quale prestito senza interessi da rimborsare entro 10 anni.

1 Il contributo annuale ricorrente alla Fondazione è stabilito nell’ambito dei preventivi annuali dello Stato .

2 Le modalità operative sono definite dalla convenzione fra il Cantone e la Fondazione .

3 Il contributo annuale alla Fondazione è iscritto nei conti di gestione corrente del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, Divisione della cultura e degli studi universitari .

1 È approvato il progetto di trasferimento della gestione del Museo cantonale d’arte alla Fondazione.

2 Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport

a) negozia il tenore definitivo della convenzione tra Cantone e Fondazione;

b) cura le relazioni fra il Cantone e la Fondazione;

c) gestisce la rendicontazione annuale delle attività della Fondazione.

3 Rimangono di spettanza cantonale

a) la proprietà e i costi di gestione degli immobili ceduti in uso alla Fondazione;

b) la proprietà delle opere d’arte della collezione cantonale.

1 Il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2 Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore . [1]

Pubblic ato nel BU 2015 , 380.

[1] Entrata in vigore: 1° agosto 2015 - BU 2015, 380.

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