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Art. 7 Regolamento della Pinacoteca cantonale Giovanni Züst Regolamento della Pinacoteca cantonale Giovanni Züst

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Art. 7 Regolamento della Pinacoteca cantonale Giovanni Züst

[5] La competenza decisionale in base al valore per le eventuali acquisizioni di opere d’arte destinate alla collezione cantonale su proposta del direttore della Pinacoteca è attribuita

a) al direttore della Pinacoteca per le opere di un valore fino a fr. 5’000.–;

b) alla DCSU per le opere di un valore superiore a fr. 5’000.– e fino a fr. 30’000.–;

c) al Dipartimento per le opere di un valore superiore a fr. 30’000.– e fino a fr. 100’000.–;

d) al Consiglio di Stato per le opere di un valore oltre fr. 100’000.–.

[5] Art. modificato dal R 8.11.2017; in vigo re dal 10.11.2017 - BU 2017, 397 .

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