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Art. 6 Regolamento della Pinacoteca cantonale Giovanni Züst Regolamento della Pinacoteca cantonale Giovanni Züst

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Art. 6 Regolamento della Pinacoteca cantonale Giovanni Züst

1 Richiamato l’art. 14 del regolamento della legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2014 le eventuali acquisizioni di opere d’arte da parte della Pinacoteca avvengono secondo le disponibilità a preventivo.

2 Le attività espositive e di mediazione culturale sono finanziate da stanziamenti decisi in sede di preventivo annuale e da liberalità di terzi, enti pubblici o privati.

3 Le altre spese sono assunte dal Cantone.

4 Il direttore, d’accordo con la commissione scientifica, p reavvisa l’accettazione di dona zioni, la cui decisione compete al Consiglio di Stato.

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