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Art. 5 Regolamento della Pinacoteca cantonale Giovanni Züst Regolamento della Pinacoteca cantonale Giovanni Züst

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Art. 5 Regolamento della Pinacoteca cantonale Giovanni Züst

[4] 1 La commissione scientifica vigila sulle attività della Pinacoteca collaborando con il direttore. In particolare

a) verifica e approva il programma espositivo annuale o pluriennale;

b) sostiene la Pinacoteca presso le autorità;

c) favorisce le relazioni con altri musei cantonali, svizzeri ed esteri;

d) esprime il proprio parere sulle acquisizioni e sul prestito di opere d’arte appartenenti alla collezione;

e) prende posizione su eventuali contestazioni circa l’attività della Pinacoteca;

f) suggerisce attività espositive o culturali.

2 La commissione scientifica si compone di 7 membri, fra cui un presidente, designati ogni 4 anni dal Consiglio di Stato. Essa comprende esperti riconosciuti nel campo delle arti figurative e della museologia, un rappresentante della città di Mendrisio, il direttore del Museo d’arte della Svizzera italiana, un delegato della Divisione della cultura e degli studi universitari (di seguito DCSU).

3 La commissione è convocata dal presidente, sentito il direttore della Pinacoteca, almeno due volte all’anno. Essa trasmette il verbale delle sue riunioni alla DCSU e redige un rapporto annuale all’indirizzo del Consiglio di Stato.

[4] Art. modificato dal R 8.11.2017; in vigo re dal 10.11.2017 - BU 2017, 397 .

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