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Art. 8 Legge sui musei etnografici regionali Legge sui musei etnografici regionali

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Art. 8 Legge sui musei etnografici regionali

1 Il Cantone provvede al coordinamento delle attività dei musei etnografici regionali riconosciuti per il tramite del Dipartimento.

2 Il coordinamento mira segnatamente al miglioramento qualitativo delle attività, alla lor o differenziazione, nonché all’ introduzione di comuni criteri metodologici. A tal scopo il Dipartimento emana le necessarie direttive.

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