442.200
CH-TI
Art. 8 Legge sui musei etnografici regionali Legge sui musei etnografici regionali
Art. 8 Legge sui musei etnografici regionali
1 Il Cantone provvede al coordinamento delle attività dei musei etnografici regionali riconosciuti per il tramite del Dipartimento.
2 Il coordinamento mira segnatamente al miglioramento qualitativo delle attività, alla lor o differenziazione, nonché all’ introduzione di comuni criteri metodologici. A tal scopo il Dipartimento emana le necessarie direttive.