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Art. 5 Legge sui musei etnografici regionali Legge sui musei etnografici regionali

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Art. 5 Legge sui musei etnografici regionali

[2] 1 Ai musei etnografici regionali riconosciuti il Cantone concede sussidi

a) per l’ attività ordinaria, la ricerca, le attività espositive temporanee, di animazione e di promozione culturale;

b) per l’ acquisto e il restauro di beni mobili di interesse etnografico;

c) per l’ arredamento e le attrezzature necessarie alle attività museografiche;

2 Il Cantone può i noltre concedere sussidi per l’ acquisto, il restauro o la trasformazione di beni immobili di interesse etnografico, fino ad un massimo del 50% della spesa preventivata.

[2] Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigor e dal 30.7.2002 - BU 2002, 222.

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