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CH-TI
Art. 5 Legge sui musei etnografici regionali Legge sui musei etnografici regionali
Art. 5 Legge sui musei etnografici regionali
[2] 1 Ai musei etnografici regionali riconosciuti il Cantone concede sussidi
a) per l’ attività ordinaria, la ricerca, le attività espositive temporanee, di animazione e di promozione culturale;
b) per l’ acquisto e il restauro di beni mobili di interesse etnografico;
c) per l’ arredamento e le attrezzature necessarie alle attività museografiche;
2 Il Cantone può i noltre concedere sussidi per l’ acquisto, il restauro o la trasformazione di beni immobili di interesse etnografico, fino ad un massimo del 50% della spesa preventivata.
[2] Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigor e dal 30.7.2002 - BU 2002, 222.