Art. 3 Legge sui musei etnografici regionali Legge sui musei etnografici regionali
Art. 3 Legge sui musei etnografici regionali
1 Il Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento competente (detto di seguito: Dipartimento), riconosce quali musei etnografici regionali quei musei che
a) provvedono alla formazione, alla conservazione e alla valorizzazione di una collezione propria;
b) dispongono di una sede espositiva accessibile al pubblico;
c) contribuiscono con programmi di ricerca e attività di animazione alla promozione della vita culturale del loro comprensorio;
d) sono dotati di un regolamento che ne garantisca il corretto funzionamento;
e) non sono in conflitto con altri musei precedentemente riconosciuti.
2 Il riconoscime nto è subordinato all’ approvazione da parte del Dipartimento dello statuto di costituzione del museo.
3 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato rico rso al Tribunale cantonale amministrativo. [1]
[1] Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 28.