Legislator Giurisprudenza & Legislazione
442.200 CH-TI

Art. 2 Legge sui musei etnografici regionali Legge sui musei etnografici regionali

Apri la fonte ufficiale Atto completo (18 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 2 Legge sui musei etnografici regionali

1 Il Cantone sostiene e promuove l’ attività dei musei etnografici regionali.

2 A tale scopo riconosce e sussidia musei gestiti da enti privati o pubblici, ne coordina le att ività, vigila sull’ attuazione delle stesse, promuove e esegue le necessarie ricerche.

← Art. 1 Legge sui musei etnografici regionali Legge sui musei etnografici regionali Art. 3 Legge sui musei etnografici regionali →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →