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Legge sui musei etnografici regionali

18 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (18)

Testo normativo (18 Articoli)

La presente legge si applica ai musei che documentano, studiano e valorizzano le tradizioni e la cultura del mondo popolare, contadino e artigiano, espresse dalla popolazione di un comprensorio regionale (detti di seguito: musei etnografici regionali).

1 Il Cantone sostiene e promuove l’ attività dei musei etnografici regionali.

2 A tale scopo riconosce e sussidia musei gestiti da enti privati o pubblici, ne coordina le att ività, vigila sull’ attuazione delle stesse, promuove e esegue le necessarie ricerche.

1 Il Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento competente (detto di seguito: Dipartimento), riconosce quali musei etnografici regionali quei musei che

a) provvedono alla formazione, alla conservazione e alla valorizzazione di una collezione propria;

b) dispongono di una sede espositiva accessibile al pubblico;

c) contribuiscono con programmi di ricerca e attività di animazione alla promozione della vita culturale del loro comprensorio;

d) sono dotati di un regolamento che ne garantisca il corretto funzionamento;

e) non sono in conflitto con altri musei precedentemente riconosciuti.

2 Il riconoscime nto è subordinato all’ approvazione da parte del Dipartimento dello statuto di costituzione del museo.

3 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato rico rso al Tribunale cantonale amministrativo. [1]

[1] Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 28.

1 Il riconoscimento garantisce il sussidiamento e la consulenza da parte del Cantone.

2 Esso vincola il museo alle direttive di coordinamento emanate dal Dipartimento.

[2] 1 Ai musei etnografici regionali riconosciuti il Cantone concede sussidi

a) per l’ attività ordinaria, la ricerca, le attività espositive temporanee, di animazione e di promozione culturale;

b) per l’ acquisto e il restauro di beni mobili di interesse etnografico;

c) per l’ arredamento e le attrezzature necessarie alle attività museografiche;

2 Il Cantone può i noltre concedere sussidi per l’ acquisto, il restauro o la trasformazione di beni immobili di interesse etnografico, fino ad un massimo del 50% della spesa preventivata.

[2] Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigor e dal 30.7.2002 - BU 2002, 222.

[3] 1 I sussidi sono concessi a condizione che

a) i beni mobili di interesse etnografico oggetto dei finanziamenti del Cantone siano o divengano proprietà del museo;

b) lo statuto di co stituzione del museo preveda l’ inalienabilità dei beni del museo e, in caso di cessazione dell’ attività, il trasferimento degli stessi ad altro ente che può adempiere i requisiti del riconoscimento o al Cantone; eccezioni motivate devono essere autorizzate dal Dipartimento.

2 I sussidi di cui all’ art. 5 cpv. 1 della presente legge vengono erogati nella forma del contributo globale.

Quest’ ultimo è calcolato sulla b ase dei compiti attribuiti all’ ente sussidiato mediante contratto di prestazione e della relativa attività, tenuto conto della sua capacità finanziaria, nonché di eventuali altri contributi pubblici o privati.

[3] Art. introdotto dalla L 4.6.2002; in vigor e dal 30.7.2002 - BU 2002, 222.

[4] 1 La determinazione del contributo globale e la stipulazione del contratto di prestazione è di competenza del Consiglio di Stato.

2 … [5]

[4] Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigor e dal 30.7.2002 - BU 2002, 222.

[5] Cpv. abrogato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 13.

… [6]

[6] Art. abrogato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 30.7.20 02 - BU 2002, 222.

1 Il Cantone provvede al coordinamento delle attività dei musei etnografici regionali riconosciuti per il tramite del Dipartimento.

2 Il coordinamento mira segnatamente al miglioramento qualitativo delle attività, alla lor o differenziazione, nonché all’ introduzione di comuni criteri metodologici. A tal scopo il Dipartimento emana le necessarie direttive.

1 Il Consiglio di Stato è l’ autorità superiore di vigilanza sui musei etnografici regionali riconosciuti, al quale questi ultimi rendono conto annualmente dell’ attività svolta.

2 Su preavviso del Dipartimento il Consiglio di Stato può revocare il riconoscimento ai musei che non adempiono ai requisiti di legge.

1 Per adempiere ai propri compiti il Dipartimento esegue le ricerche necessarie e provvede alla debita informazione.

2 Il Dipartimento provvede inoltre a valorizzare i beni etnografici di proprietà dello Stato o in suo affidamento, segnatamente con esposizioni, acquisti e pubblicazioni.

… [7]

[7] Art. abrogato dalla L 4.6.2002; in vigor e dal 30.7.2002 - BU 2002, 222.

[8] 1 Le modalità per l’ ottenimento dei suss idi per le attività di cui all’ art. 6 cpv. 1 sono specificati nel contratto di prestazione.

2 La forma della domanda per l’ ottenimento dei sussidi di investimento e la documentazione da presentare sono stabilite dal Dipartimento.

[8] Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigor e dal 30.7.2002 - BU 2002, 222.

1 Il Consiglio di Stato può revocare le prestazioni concesse in virtù della presente legge, rispettivamente ordinarne la restit uzione totale o parziale con l’ aggiunta degli interessi qualora

a) per il loro ottenimento siano state fornite informazioni false o inesatte o occultati fatti determinanti per la loro concessione;

b) non siano più adempiute le condizioni o gli obblighi stabiliti dalla legge o fissati dal contratto di prestazione che assegna i sussidi; [9]

c) l’ oggetto (mobile o immobile) per il quale il sussidio è stato concesso è destinato ad altro uso o è alienato.

2 È riservata l’ azione penale.

3 Contro le decisioni di cui al capoverso 1 è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. [10]

[9] Let. modificata dalla L 4.6.2002; in vigor e dal 30.7.2002 - BU 2002, 222.

[10] Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 474.

… [11]

[11] Art. abrogato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 472.

Al Cantone compete inoltre un diritto di prelazione sui beni mobili e immobili acquisiti, restaurati o trasformati con sussidi concessi in applicazione dell’ articolo 5.

[12] Fino all’ entrata in vigore dei contratti di prestazione, stabilita dal Consiglio di Stato, i sussidi vengono erogati in base alle disposizioni legali previgenti.

[12] Art. introdotto dalla L 4.6.2002; in vigor e dal 30.7.2002 - BU 2002, 222.

Trascorsi i termini per l’ esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [13]

Pubblicat a nel BU 1990 , 249.

[13] Entrata in vigore: 27 luglio 1990 - BU 1990, 249.

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