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Art. 7 Regolamento di applicazione del decreto legislativo concernente la conservazione dei musei storici ed archeologici e del decreto legislativo per la tutela dei ritrovamenti archeologici Regolamento di applicazione del decreto legislativo concernente la conservazione dei musei storici ed archeologici e del decreto legislativo per la tutela dei ritrovamenti archeologici

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Art. 7 Regolamento di applicazione del decreto legislativo concernente la conservazione dei musei storici ed archeologici e del decreto legislativo per la tutela dei ritrovamenti archeologici

Alla commissione cantonale dei monumenti spetta la superiore vigilanza sui musei riconosciuti e la facoltà di eseguire elenchi di oggetti custoditi nei musei non riconosciuti, prescrivendo norme per la loro conservazione.

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