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Art. 3 Regolamento di applicazione del decreto legislativo concernente la conservazione dei musei storici ed archeologici e del decreto legislativo per la tutela dei ritrovamenti archeologici Regolamento di applicazione del decreto legislativo concernente la conservazione dei musei storici ed archeologici e del decreto legislativo per la tutela dei ritrovamenti archeologici

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Art. 3 Regolamento di applicazione del decreto legislativo concernente la conservazione dei musei storici ed archeologici e del decreto legislativo per la tutela dei ritrovamenti archeologici

Il Consiglio di Stato, su proposta del dipartimento e udita la commissione cantonale dei monumenti storici, decide se l’ istanza di riconoscimento possa essere accolta: e in caso affermativo, stabilisce se le basi giuridiche del museo debbano essere eventualmente regolate e lo statuto modificato o completato; e determina i limiti territoriali entro cui il museo possa normalmente fare i suoi acquisti.

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