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Art. 2 Legge concernente la conservazione dei musei storici e archeologici Legge concernente la conservazione dei musei storici e archeologici

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Art. 2 Legge concernente la conservazione dei musei storici e archeologici

I musei riconosciuti, se non appartengono ad un ente di diritto pubblico dovranno, entro un mese dal riconoscimento, costituirsi nella forma delle persone giuridiche, secondo il Codice civile svizzero.

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