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Art. 9 Regolamento della legge delle biblioteche Regolamento della legge delle biblioteche

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Art. 9 Regolamento della legge delle biblioteche

1 La consultazione e il prestito di libri e riviste, di materiale audio e video (cd, dvd ecc.), di materiale digitale e di lettori eReader di proprietà delle biblioteche pubbliche cantonali sono gratuiti.

2 Possono essere soggette a tasse amministrative le altre prestazioni, in particolare

a) la consultazione di banche dati di terzi che comportano un onere a carico della biblioteca;

b) il prestito interbibliotecario con istituti al di fuori del Cantone, secondo gli accordi stabiliti in sede nazionale e internazionale;

c) la riproduzione di documenti.

3 Il Dipartimento fissa l’importo dei contributi, le tariffe delle altre prestazione specifiche minori, le tasse amministrative e la modalità della riscossione. [1]

[1] Cpv. modificato dal R 11.12.2019; in vigore dal 13.12.2019 - BU 2019, 420.

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