Art. 9 Regolamento della legge delle biblioteche Regolamento della legge delle biblioteche
Art. 9 Regolamento della legge delle biblioteche
1 La consultazione e il prestito di libri e riviste, di materiale audio e video (cd, dvd ecc.), di materiale digitale e di lettori eReader di proprietà delle biblioteche pubbliche cantonali sono gratuiti.
2 Possono essere soggette a tasse amministrative le altre prestazioni, in particolare
a) la consultazione di banche dati di terzi che comportano un onere a carico della biblioteca;
b) il prestito interbibliotecario con istituti al di fuori del Cantone, secondo gli accordi stabiliti in sede nazionale e internazionale;
c) la riproduzione di documenti.
3 Il Dipartimento fissa l’importo dei contributi, le tariffe delle altre prestazione specifiche minori, le tasse amministrative e la modalità della riscossione. [1]
[1] Cpv. modificato dal R 11.12.2019; in vigore dal 13.12.2019 - BU 2019, 420.