441.110
CH-TI
Art. 8 Regolamento della legge delle biblioteche Regolamento della legge delle biblioteche
Art. 8 Regolamento della legge delle biblioteche
Possono far capo a tutti i servizi delle biblioteche pubbliche cantonali tutte le persone residenti in Svizzera in possesso dei documenti di cui all’art. 3 cpv. 7; la direzione può estendere l’accesso ai servizi anche a persone residenti all’estero.