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Art. 8 Regolamento della legge delle biblioteche Regolamento della legge delle biblioteche

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Art. 8 Regolamento della legge delle biblioteche

Possono far capo a tutti i servizi delle biblioteche pubbliche cantonali tutte le persone residenti in Svizzera in possesso dei documenti di cui all’art. 3 cpv. 7; la direzione può estendere l’accesso ai servizi anche a persone residenti all’estero.

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