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Art. 5 Regolamento della legge delle biblioteche Regolamento della legge delle biblioteche

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Art. 5 Regolamento della legge delle biblioteche

1 Ciascuna biblioteca pubblica cantonale mette a disposizione opere di consultazione (come enciclopedie, dizionari, repertori, cataloghi), fondi librari e documentari per le diverse discipline, secondo le caratteristiche di un istituto di cultura generale e di studio.

2 Si dota pure di un fondo per la promozione della pubblica lettura.

3 Persegue inoltre specializzazioni funzionali definite nei regolamenti di sede.

4 Ogni biblioteca partecipa al prestito interbibliotecario.

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