441.110
CH-TI
Art. 5 Regolamento della legge delle biblioteche Regolamento della legge delle biblioteche
Art. 5 Regolamento della legge delle biblioteche
1 Ciascuna biblioteca pubblica cantonale mette a disposizione opere di consultazione (come enciclopedie, dizionari, repertori, cataloghi), fondi librari e documentari per le diverse discipline, secondo le caratteristiche di un istituto di cultura generale e di studio.
2 Si dota pure di un fondo per la promozione della pubblica lettura.
3 Persegue inoltre specializzazioni funzionali definite nei regolamenti di sede.
4 Ogni biblioteca partecipa al prestito interbibliotecario.