Art. 3 Regolamento della legge delle biblioteche Regolamento della legge delle biblioteche
Art. 3 Regolamento della legge delle biblioteche
1 L’ammissione al Sistema bibliotecario ticinese (di seguito SBT) avviene tenuto conto della natura, della consistenza e dell’organizzazione del patrimonio librario e documentario del richiedente, nonché della sua disponibilità a mettere le proprie risorse al servizio del pubblico.
2 La biblioteca ammessa partecipa alle spese di amministrazione e di licenza dell’applicazione di gestione del catalogo e dei servizi in modo commisurato alle sue dimensioni, al volume di utenza e alle postazioni pubbliche messe a disposizione.
3 La domanda di ammissione è presentata al Dipartimento.
4 Sono prioritariamente ammissibili le biblioteche che contribuiscono alla pubblica lettura o che forniscono nuovi apporti a settori dell’informazione e della ricerca.
5 L’adesione è regolamentata con una convenzione che contempla gli apporti e gli impegni specifici.
6 Le biblioteche ammesse sono tenute a rispettare le regole comuni fissate dal SBT.
7 Le biblioteche ammesse sono tenute a far accedere ai loro beni e servizi gli utenti in possesso della Tessera Utente SBT, di legittimazioni per studenti (carta IoStudio) rilasciate dal Dipartimento o di una tessera equivalente rilasciata da consorzi di biblioteche svizzere che abilitano ai servizi.
8 Il Consiglio di Stato pubblica l’elenco delle biblioteche coordinate nel SBT.