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Art. 2 Regolamento della legge delle biblioteche Regolamento della legge delle biblioteche

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Art. 2 Regolamento della legge delle biblioteche

Le competenze decisionali in materia di spesa a gestione corrente sono attribuite come segue

– al direttore o al responsabile CRB fino a 10'000 franchi;

– al capodivisione per importi superiori a 10'000 franchi e fino a 30'000 franchi;

– al direttore del Dipartimento per importi superiori a 30'000 franchi e fino a 100'000 franchi;

– al Consiglio di Stato per importi superiori a 100'000 franchi.

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