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Regolamento della legge delle biblioteche

28 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (28)

Testo normativo (28 Articoli)

Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) è competente per l’applicazione della legge delle biblioteche dell’11 marzo 1991 e del presente regolamento.

Le competenze decisionali in materia di spesa a gestione corrente sono attribuite come segue

– al direttore o al responsabile CRB fino a 10'000 franchi;

– al capodivisione per importi superiori a 10'000 franchi e fino a 30'000 franchi;

– al direttore del Dipartimento per importi superiori a 30'000 franchi e fino a 100'000 franchi;

– al Consiglio di Stato per importi superiori a 100'000 franchi.

1 L’ammissione al Sistema bibliotecario ticinese (di seguito SBT) avviene tenuto conto della natura, della consistenza e dell’organizzazione del patrimonio librario e documentario del richiedente, nonché della sua disponibilità a mettere le proprie risorse al servizio del pubblico.

2 La biblioteca ammessa partecipa alle spese di amministrazione e di licenza dell’applicazione di gestione del catalogo e dei servizi in modo commisurato alle sue dimensioni, al volume di utenza e alle postazioni pubbliche messe a disposizione.

3 La domanda di ammissione è presentata al Dipartimento.

4 Sono prioritariamente ammissibili le biblioteche che contribuiscono alla pubblica lettura o che forniscono nuovi apporti a settori dell’informazione e della ricerca.

5 L’adesione è regolamentata con una convenzione che contempla gli apporti e gli impegni specifici.

6 Le biblioteche ammesse sono tenute a rispettare le regole comuni fissate dal SBT.

7 Le biblioteche ammesse sono tenute a far accedere ai loro beni e servizi gli utenti in possesso della Tessera Utente SBT, di legittimazioni per studenti (carta IoStudio) rilasciate dal Dipartimento o di una tessera equivalente rilasciata da consorzi di biblioteche svizzere che abilitano ai servizi.

8 Il Consiglio di Stato pubblica l’elenco delle biblioteche coordinate nel SBT.

L’accesso all’informazione bibliografica e documentaria è adeguatamente favorito, in particolare con l’organizzazione a libero accesso, compatibilmente con le esigenze della conservazione e della natura della biblioteca.

1 Ciascuna biblioteca pubblica cantonale mette a disposizione opere di consultazione (come enciclopedie, dizionari, repertori, cataloghi), fondi librari e documentari per le diverse discipline, secondo le caratteristiche di un istituto di cultura generale e di studio.

2 Si dota pure di un fondo per la promozione della pubblica lettura.

3 Persegue inoltre specializzazioni funzionali definite nei regolamenti di sede.

4 Ogni biblioteca partecipa al prestito interbibliotecario.

La direzione delle biblioteche pubbliche cantonali è affidata a un direttore, il quale sovrintende al loro coordinamento assicurando in particolare la complementarità fra gli istituti.

Disposizioni legislative o esecutive specifiche definiscono le caratteristiche del patrimonio librario e documentario delle biblioteche specializzate e di quelle scolastiche, la loro organizzazione e il loro funzionamento.

Possono far capo a tutti i servizi delle biblioteche pubbliche cantonali tutte le persone residenti in Svizzera in possesso dei documenti di cui all’art. 3 cpv. 7; la direzione può estendere l’accesso ai servizi anche a persone residenti all’estero.

1 La consultazione e il prestito di libri e riviste, di materiale audio e video (cd, dvd ecc.), di materiale digitale e di lettori eReader di proprietà delle biblioteche pubbliche cantonali sono gratuiti.

2 Possono essere soggette a tasse amministrative le altre prestazioni, in particolare

a) la consultazione di banche dati di terzi che comportano un onere a carico della biblioteca;

b) il prestito interbibliotecario con istituti al di fuori del Cantone, secondo gli accordi stabiliti in sede nazionale e internazionale;

c) la riproduzione di documenti.

3 Il Dipartimento fissa l’importo dei contributi, le tariffe delle altre prestazione specifiche minori, le tasse amministrative e la modalità della riscossione. [1]

[1] Cpv. modificato dal R 11.12.2019; in vigore dal 13.12.2019 - BU 2019, 420.

1 Il regolamento di sede stabilisce l’organizzazione del prestito, tenendo presenti i criteri generali fissati dal SBT.

2 La direzione decide sulle opere escluse dal prestito e può delegare questa decisione ai responsabili di sede.

3 Il prestito dura di regola un mese ed è rinnovabile secondo i criteri generali fissati dal SBT; la direzione può, in casi particolari, limitarne la durata. I regolamenti di sede definiscono le questioni particolari.

4 Il prestito è personale; l’utente è responsabile dei materiali che gli sono affidati.

Ritardo e mancata restituzione [2]

[2] Nota marginale modificata dal R 11.12.2019; in vigore dal 13.12.2019 - BU 2019, 420.

1 In caso di intempestiva o mancata restituzione del materiale prestato, la direzione applica i seguenti provvedimenti

a) l’emissione di tasse amministrative;

b) il blocco della Tessera Utente SBT;

c) l’esclusione a tempo indeterminato dal prestito SBT. [3]

2 In caso di danneggiamento, di perdita e in genere di mancata restituzione del materiale, l’utente è tenuto al risarcimento secondo modalità definite dal Dipartimento.

[3] Cpv. modificato dal R 11.12.2019; in vigore dal 13.12.2019 - BU 2019, 420.

1 Ogni biblioteca pubblica cantonale è dotata di un proprio regolamento che contempla

a) la struttura organizzativa dell’istituto;

b) le modalità d’uso della biblioteca;

c) gli orari di apertura;

d) il tariffario delle prestazioni e delle tasse amministrative. [4]

2 I regolamenti di sede sono approvati dal Dipartimento.

[4] Lett. modificata dal R 11.12.2019; in vigore dal 13.12.2019 - BU 2019, 420.

1 L’organigramma di ogni biblioteca pubblica cantonale, tenuto conto delle diverse tipologie e situazioni locali, oltre al responsabile di sede che opera su incarico o delega della direzione può comprendere

a) bibliotecari e documentalisti diplomati;

b) assistenti di biblioteca e gestori dell’informazione e della documentazione;

c) collaboratori scientifici;

d) il personale tecnico;

e) il personale amministrativo.

2 Per speciali fondi e servizi, all’istituto può essere assegnato personale specificamente qualificato e formato.

1 Al direttore delle biblioteche pubbliche cantonali spetta la conduzione generale degli istituti nei loro aspetti culturali, tecnici e amministrativi.

2 In particolare sono di sua competenza la sovrintendenza

a) alla conservazione e all’accrescimento del patrimonio librario e documentario;

b) all’informazione al pubblico;

c) alla cura delle attività delle biblioteche in rapporto al SBT;

d) alla promozione delle attività culturali.

Il responsabile di sede ha i seguenti compiti

a) garantire il funzionamento del servizio all’utenza, conformemente alle direttive del SBT;

b) provvedere alla gestione corrente del personale;

c) provvedere, con il consenso del direttore, alla gestione dei crediti assegnati e alla conservazione e all’accrescimento del patrimonio librario e documentario dell’istituto;

d) promuovere l’attività culturale della biblioteca;

e) curare l’applicazione del regolamento di sede;

f) s ottoporre per approvazione al direttore la programmazione annuale delle attività, il preventivo e un rapporto di gestione con l’indicazione delle attività svolte e della contabilizzazione dei crediti assegnati.

1 Commissioni esterne di consulenza composte da 3 a 7 membri possono essere nominate dal Dipartimento per una o più biblioteche pubbliche cantonali; a esse è applicabile il regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.

2 Esse sono convocate dal direttore, il quale ne presiede le sedute.

3 Le commissioni prestano consulenza al direttore, in particolare sulla politica delle acquisizioni e sugli orientamenti delle attività culturali.

Per la valorizzazione dei fondi speciali il Dipartimento può affidare il compito alle commissioni esterne di consulenza o istituire commissioni specifiche.

1 Le biblioteche pubbliche cantonali organizzano in proprio, promuovono e ospitano attività ed eventi culturali.

2 Esse possono prelevare un contributo non superiore a 300 franchi a parziale copertura delle spese di promozione riguardanti le attività culturali che si svolgono nelle rispettive sedi.

3 Il contributo è dovuto dagli enti o dalle persone ospitate ed è commisurato all’importanza dell’ente coinvolto.

4 Le biblioteche pubbliche cantonali possono mettere a disposizione i propri spazi per attività o riunioni di associazioni, società o altre organizzazioni, eccezionalmente per scopi commerciali, prelevando una tassa non superiore a 500 franchi per mezza giornata commisurata alle finalità dell’attività o riunione e alle modalità di occupazione degli spazi. [5]

[5] Cpv. modificato dal R 11.12.2019; in vigore dal 13.12.2019 - BU 2019, 420.

1 Il Consiglio di Stato decide l’accettazione delle donazioni e ne determina la destinazione previo accertamento della qualità, della consistenza, degli oneri e dei vantaggi.

2 Per donazioni non vincolanti e non destinate a incidere sui costi complessivi o a condizionare la politica delle biblioteche pubbliche cantonali la decisione di accettazione è di competenza del direttore.

Il direttore decide per i progetti volti al normale sfoltimento dei fondi di libri e di documenti non librari mediante vendita, donazione o distruzione.

Il SBT, attraverso i suoi servizi e i suoi gruppi di lavoro, provvede in particolare

a) a implementare, coordinare e aggiornare i programmi informatici per le biblioteche aderenti;

b) a coordinare e razionalizzare, definendone le norme, i servizi bibliotecari offerti dal sistema, nonché il loro potenziamento nelle differenti regioni;

c) a partecipare ai consorzi e ai gruppi di lavoro nazionali e internazionali;

d) a definire le necessità di formazione e di aggiornamento professionale del personale delle biblioteche e a predisporre le modalità di intervento;

e) alla raccolta dei dati statistici;

f) ad assicurare l’informazione verso l’esterno e verso l’interno;

g) a sviluppare nuovi programmi nel campo della digitalizzazione e della didattica;

h) a preavvisare all’autorità superiore le donazioni importanti.

1 Nell’ambito dell’automazione l’adesione al SBT comporta il ricorso all’applicativo di gestione scelto dal sistema, nonché la partecipazione al catalogo automatizzato diretto dal SBT.

2 Eventuali eccezioni, se giustificate, sono regolate nell’ambito delle convenzioni di adesione.

3 La Tessera Utente SBT è emessa dal Sistema, il Dipartimento ne fissa il prezzo.

Il Consiglio di Stato può istituire, sostenere o delegare corsi di formazione per il personale delle biblioteche.

1 La direzione del SBT è attribuita al direttore delle biblioteche pubbliche cantonali.

2 Il direttore del SBT provvede

a) a dare seguito ai mandati indicati all’art. 21;

b) a coordinare l’attività biblioteconomica delle biblioteche pubbliche cantonali;

c) a coordinare l’attività dei Gruppi di lavoro di cui all’art. 25;

d) a organizzare la formazione continua del personale;

e) a gestire i crediti assegnati al SBT;

f) a proporre eventuali modifiche normative.

1 Sotto la presidenza del direttore SBT sono istituiti

a) il servizio dell’équipe centrale (Equipe SBT), composto da un bibliotecario del sistema e da un informatico, avente il compito di gestire il sistema automatizzato delle biblioteche del SBT, di assicurarne la manutenzione e lo sviluppo e di implementare nuovi programmi informatici e statistici. Per la gestione delle attrezzature informatiche presenti nei vari istituti essa si avvale dei servizi del Centro sistemi informativi;

b) il Gruppo della formazione e dell’aggiornamento (GFA), composto da almeno 3 bibliotecari, avente il compito di sottoporre alla direzione SBT le proposte di formazione continua del personale.

2 Il Dipartimento ne designa i membri e può istituire ulteriori gruppi di lavoro, segnatamente per il coordinamento delle regole di soggettazione e l’aggiornamento del soggettario, per il coordinamento delle regole di catalogazione o per altre esigenze di portata generale riguardanti il SBT.

1 La Conferenza dei rappresentanti delle biblioteche aderenti al SBT è nominata dal Dipartimento.

2 Essa viene convocata dal direttore del SBT o su richiesta di almeno un quinto dei suoi membri per discutere di tutte le tematiche inerenti alla politica bibliotecaria, al SBT e all’attività delle biblioteche in genere; la Conferenza può formulare auspici e proposte all’indirizzo della direzione, della Divisione della cultura e degli studi universitari, del Dipartimento o del Consiglio di Stato.

3 La Conferenza si organizza secondo regole proprie sulla base di uno statuto ratificato dal Dipartimento. A essa è applicabile il regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.

4 I costi della partecipazione ai lavori della Conferenza sono assunti dalle singole istituzioni rappresentate; il Cantone si assume i costi di segreteria.

Il regolamento della legge delle biblioteche del 19 maggio 1993 è abrogato.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente. [6]

Pubblicato nel BU 2019 , 355.

[6] Entrata in vigore: 15 ottobre 2019 - BU 2019, 355.

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