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CH-TI
Art. 7 Legge delle biblioteche Legge delle biblioteche
Art. 7 Legge delle biblioteche
1 La Biblioteca scolastica è il fondo librario e documentario annesso a una scuola per esigenze precipuamente didattiche.
2 Le leggi scolastiche contemplano l’istituzione e l’ordinamento delle biblioteche nelle scuole dei diversi ordini e gradi.