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Art. 7 Legge delle biblioteche Legge delle biblioteche

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Art. 7 Legge delle biblioteche

1 La Biblioteca scolastica è il fondo librario e documentario annesso a una scuola per esigenze precipuamente didattiche.

2 Le leggi scolastiche contemplano l’istituzione e l’ordinamento delle biblioteche nelle scuole dei diversi ordini e gradi.

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