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CH-TI
Art. 5 Legge delle biblioteche Legge delle biblioteche
Art. 5 Legge delle biblioteche
1 La Biblioteca specializzata è un fondo librario e documentario o un corpo di fondi librari e documentari finalizzati a particolari bisogni della ricerca scientifica in determinati settori.
2 La Biblioteca specializzata può essere istituita oppure annessa a un ufficio pubblico.