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Art. 4 Legge delle biblioteche Legge delle biblioteche

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Art. 4 Legge delle biblioteche

1 La Biblioteca pubblica è un istituto aperto a tutti, che mette a disposizione fondi librari e documentari, ordinati per rispondere a esigenze di cultura generale, di informazione e di intrattenimento.

2 Le Biblioteche pubbliche istituite dal Cantone sono le Biblioteche cantonali di Bellinzona, di Locarno, di Lugano e di Mendrisio.

3 Le specializzazioni funzionali dei singoli istituti sono definite nel Regolamento di applicazione della presente legge. La Biblioteca cantonale di Lugano ha la specifica funzione di immettere la cultura italiana nel sistema bibliotecario svizzero e di difendere e promuovere l’italianità.

4 Per il coordinamento dell’attività delle biblioteche pubbliche cantonali, è costituito il Collegio dei direttori. Il Regolamento definisce i compiti del Collegio e le modalità del suo funzionamento. [2]

5 I servizi generali agli utenti delle biblioteche pubbliche sono gratuiti. Il Regolamento di applicazione e i regolamenti interni dei singoli istituti definiscono le particolari prestazioni per le quali è richiesto un contributo finanziario. [3]

[2] Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 524.

[3] Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 524.

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