Legislator Giurisprudenza & Legislazione
441.100 CH-TI

Art. 3 Legge delle biblioteche Legge delle biblioteche

Apri la fonte ufficiale Atto completo (25 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 3 Legge delle biblioteche

Le biblioteche istituite e gestite dal Cantone rientrano nella seguente tipologia

a) Biblioteca pubblica;

b) Biblioteca specializzata;

c) Biblioteca di conservazione;

d) Biblioteca scolastica.

← Art. 2a Legge delle biblioteche Legge delle biblioteche Art. 4 Legge delle biblioteche →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →