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CH-TI
Art. 2a Legge delle biblioteche Legge delle biblioteche
Art. 2a Legge delle biblioteche
[1] 1 La biblioteca è una raccolta di materiali librari e documentari organizzata per fornire i necessari servizi al pubblico al quale è destinata, secondo la tipologia prevista dall’art. 3.
2 La biblioteca conserva, accresce e aggiorna il proprio patrimonio librario e documentario attraverso acquisti, trasferimenti e donazioni.
[1] Art. introdotto dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 524.