Art. 2 Legge delle biblioteche Legge delle biblioteche
Art. 2 Legge delle biblioteche
1 Scopi della politica bibliotecaria del Cantone sono
a) contribuire alla formazione culturale dei cittadini a tutti i livelli, anche nell’ottica di educazione permanente;
b) rafforzare l’identità culturale del paese, anche attraverso la salvaguardia della sua memoria storica e la conservazione di documenti e beni culturali;
c) fornire strumenti, agevolazioni e stimoli alla produzione culturale.
2 Compiti specifici della politica bibliotecaria del Cantone sono
a) conservare, valorizzare, accrescere e rendere accessibile al pubblico il patrimonio librario e documentario del paese;
b) promuovere la circolazione di detto patrimonio nel sistema bibliotecario svizzero;
c) favorire, attraverso adeguati mezzi tecnici, la partecipazione e l’accesso a sistemi informativi e a banche di dati, cantonali, nazionali e internazionali;
d) sviluppare programmi di attività culturali;
e) curare la formazione e l’aggiornamento professionale del personale addetto alle biblioteche.