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Art. 2 Legge delle biblioteche Legge delle biblioteche

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Art. 2 Legge delle biblioteche

1 Scopi della politica bibliotecaria del Cantone sono

a) contribuire alla formazione culturale dei cittadini a tutti i livelli, anche nell’ottica di educazione permanente;

b) rafforzare l’identità culturale del paese, anche attraverso la salvaguardia della sua memoria storica e la conservazione di documenti e beni culturali;

c) fornire strumenti, agevolazioni e stimoli alla produzione culturale.

2 Compiti specifici della politica bibliotecaria del Cantone sono

a) conservare, valorizzare, accrescere e rendere accessibile al pubblico il patrimonio librario e documentario del paese;

b) promuovere la circolazione di detto patrimonio nel sistema bibliotecario svizzero;

c) favorire, attraverso adeguati mezzi tecnici, la partecipazione e l’accesso a sistemi informativi e a banche di dati, cantonali, nazionali e internazionali;

d) sviluppare programmi di attività culturali;

e) curare la formazione e l’aggiornamento professionale del personale addetto alle biblioteche.

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