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Art. 4 Regolamento della legge sul sostegno alla cultura Regolamento della legge sul sostegno alla cultura

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Art. 4 Regolamento della legge sul sostegno alla cultura

1 Il sostegno a progetti pubblici o privati atti a garantire la tutela del patrimonio materiale e immateriale della cultura e lingua italiane di cui all’art. 9 cpv. 2 lett. a) della legge avviene mediante l’acquisto di opere, il finanziamento della loro catalogazione, conservazione o restauro e di tutti gli interventi atti a mettere in luce tale patrimonio secondo quanto disposto dal programma di cui all’art. 3 cpv. 2.

2 I relativi contributi sono autorizzati in base alle competenze decisionali di cui all’art. 23.

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