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Art. 3 Regolamento della legge sul sostegno alla cultura Regolamento della legge sul sostegno alla cultura

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Art. 3 Regolamento della legge sul sostegno alla cultura

1 La salvaguardia e la promozione della cultura e lingua italiane avvengono tramite

a) la realizzazione di un apposito programma quadriennale;

b) il sostegno alle pubblicazioni;

c) l’istituzione di premi e borse per la creazione e la produzione artistica.

2 Il programma quadriennale, allestito dal Dipartimento, è approvato dal Consiglio di Stato e considera tutti gli elementi di cui all’art. 9 cpv. 2 della legge.

3 Il sostegno alle pubblicazioni avviene conformemente alle norme del Capitolo quarto.

4 L’istituzione di premi e borse avviene conformemente all’art. 7.

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