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Art. 2 Regolamento della legge sul sostegno alla cultura Regolamento della legge sul sostegno alla cultura

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Art. 2 Regolamento della legge sul sostegno alla cultura

1 Gli istituti e programmi culturali di proprietà o spettanza del Cantone sono

a) l’Archivio di Stato;

b) le biblioteche cantonali e il Sistema bibliotecario ticinese;

c) il Centro di dialettologia e di etnografia;

d) …;

e) la Pinacoteca cantonale Giovanni Züst;

f) il Museo cantonale di Storia naturale;

g) il Parco botanico delle Isole di Brissago.

2 Gli istituti culturali non di proprietà del Cantone riconosciuti di importanza cantonale sono

a) l’Orchestra della Svizzera italiana;

b) il Festival del film Locarno;

c) la Fondazione Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano;

d) la Fondazione Monte Verità;

e) la Fonoteca nazionale;

f) Bibliomedia Svizzera.

3 Gli istituti e programmi culturali di proprietà o spettanza del Cantone sono finanziati tramite la gestione ordinaria cantonale. Gli istituti culturali non di proprietà del Cantone riconosciuti di importanza cantonale sono invece finanziati tramite apposite convenzioni pluriennali che possono fare riferimento alle diverse fonti di finanziamento previste dall’art. 12 cpv. 1 della legge.

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