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Art. 2 LCult Legge sul sostegno alla cultura (LCult)

LCult
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Art. 2 LCult

1 La presente legge ha lo scopo di promuovere e sostenere la vita culturale e in particolare la produzione culturale, la creazione artistica e la sua diffusione, la partecipazione e l’accessibilità culturale, nonché la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio collettivo, materiale e immateriale. [3]

2 Essa si riferisce segnatamente alle scienze umane, alle arti plastiche, alle arti visive e alle arti applicate, alla musica e alla formazione musicale extrascolastica a indirizzo non professionale , alle arti sceniche, alle opere multimediali, al cinema, a progetti multidisciplinari, alla mediazione culturale e alla cultura popolare. [4]

3 Non sono contemplati nella presente legge campi di attività già oggetto di leggi specifiche.

Libertà di espressione culturale e accesso alla cultura

[3] Cpv. modificato dalla L 16.9.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 346.

[4] Cpv. modificato dalla L 16.9.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 346 e 348.

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