Art. 2 LCult Legge sul sostegno alla cultura (LCult)
Art. 2 LCult
1 La presente legge ha lo scopo di promuovere e sostenere la vita culturale e in particolare la produzione culturale, la creazione artistica e la sua diffusione, la partecipazione e l’accessibilità culturale, nonché la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio collettivo, materiale e immateriale. [3]
2 Essa si riferisce segnatamente alle scienze umane, alle arti plastiche, alle arti visive e alle arti applicate, alla musica e alla formazione musicale extrascolastica a indirizzo non professionale , alle arti sceniche, alle opere multimediali, al cinema, a progetti multidisciplinari, alla mediazione culturale e alla cultura popolare. [4]
3 Non sono contemplati nella presente legge campi di attività già oggetto di leggi specifiche.
Libertà di espressione culturale e accesso alla cultura
[3] Cpv. modificato dalla L 16.9.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 346.
[4] Cpv. modificato dalla L 16.9.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 346 e 348.