Art. 4 RLASt Regolamento della legge sugli aiuti allo studio (RLASt)
Art. 4 RLASt
1 I costi di formazione di cui all’art. 7 della legge sono determinati sommando i seguenti fattori
a) il minimo vitale definito dalle direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali cantonali emanate dal Dipartimento della sanità e della socialità (di seguito direttive DSS) per il richiedente che durante la formazione vive fuori dall’abitazione familiare. In caso di studi all’estero il dato di riferimento è percentualmente ridotto in base al confronto tra prodotto interno lordo pro capite del Paese estero e svizzero, ma al massimo in ragione del 20%; [3]
b) il supplemento d’integrazione definito dalle direttive DSS se il richiedente è coniugato, convivente o vincolato da un’unione domestica registrata, per il richiedente che durante la formazione vive fuori dall’abitazione familiare. In caso di studi all’estero il dato di riferimento è percentualmente ridotto in base al confronto tra prodotto interno lordo pro capite del Paese estero e svizzero, ma al massimo in ragione del 20%; [4]
c) la spesa per l’alloggio (importo forfettario) pari alla media del massimale della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (massimale Laps) per la quota parte di un alloggio occupato da tre persone nella Regione 3. In caso di studi all’estero il dato di riferimento è percentualmente ridotto in base al confronto tra prodotto interno lordo pro capite del Paese estero e svizzero, ma al massimo in ragione del 20%; [5]
d) la spesa per il pranzo fuori casa pari a fr. 2’000.–, ritenuto un tragitto casa-scuola superiore a 20 minuti;
e) le spese di viaggio secondo la modalità più conveniente con i mezzi pubblici, al massimo di fr. 1’000.– per studi all’estero;
f) la tassa scolastica, al massimo di fr. 2’000.– per studi all’estero e per la frequenza di scuole private; [6]
g) le spese per libri e materiale scolastico pari a fr. 500.– per scuole di grado secondario II e formazioni preparatorie e a fr. 1’000.– per studi di grado terziario.
2 I dati del PIL pro capite di cui alle lett. a), b) e c) del capoverso 1 sono quelli definiti dalla Banca Mondiale. Per l’anno scolastico di riferimento si applicano i dati estrapolati il primo giorno lavorativo del mese di giugno del primo anno civile. [7]
[3] Lett. modificata dal R 13.3.2024; in vigore dal 1.6.2024 - BU 2024, 86.
[4] Lett. modificata dal R 13.3.2024; in vigore dal 1.6.2024 - BU 2024, 86.
[5] Lett. modificata dal R 13.3.2024; in vigore dal 1.6.2024 - BU 2024, 86; precedente modifica: BU 2021, 84.
[6] Lett. modificata dal R 16.6.2021; in vigore dal 18.6.2021 - BU 2021, 193.
[7] Cpv. modificato dal R 13.3.2024; in vigore dal 1.6.2024 - BU 2024, 86.