Art. 2 RLASt Regolamento della legge sugli aiuti allo studio (RLASt)
Art. 2 RLASt
1 Fa stato quale domicilio determinante per la concessione di aiuti allo studio
a) il domicilio civile dei genitori o la residenza dell’ultima autorità di protezione competente, con riserva della lett. d);
b) il cantone d’origine, con riserva della lett. d), per i cittadini svizzeri i cui genitori non sono domiciliati in Svizzera, per i cittadini svizzeri che vivono all’estero senza i loro genitori o per i cittadini svizzeri che vivono con la loro famiglia all’estero, ma solo per studi in Svizzera;
c) il domicilio civile per i rifugiati e gli apolidi maggiorenni riconosciuti dalla Svizzera i cui genitori risiedono all’estero oppure per gli orfani maggiorenni;
d) il cantone nel quale i richiedenti maggiorenni prima d’iniziare la formazione per la quale inoltrano una richiesta hanno avuto il domicilio per almeno due anni avendo svolto, dopo aver conseguito una prima qualifica professionale, un’attività lucrativa tale da garantirsi l’indipendenza finanziaria dai genitori (art. 11 della legge).
2 Nel caso in cui i genitori del richiedente non abbiano il domicilio civile nello stesso cantone
a) se il richiedente è minorenne e l’autorità parentale è esclusiva fa stato il domicilio civile del genitore che esercita l’autorità parentale;
b) se il richiedente è minorenne e l’autorità parentale è esercitata congiuntamente, fa stato il domicilio del genitore che in modo preponderante convive con il figlio in formazione;
c) se il richiedente è maggiorenne e l’autorità parentale è stata esclusiva, fa stato il domicilio del genitore che ha detenuto per ultimo l’autorità parentale;
d) se il richiedente è maggiorenne e l’autorità parentale è stata esercitata congiuntamente, fa stato il domicilio del genitore che ha esercitato l’autorità parentale per ultimo;
e) se i genitori si sono domiciliati in cantoni differenti dopo la maggiore età del richiedente, fa stato il cantone di domicilio del genitore presso cui il richiedente ha la residenza principale. [2]
3 In presenza di più cantoni d’origine, fa stato quello con la cittadinanza più recente.
4 Una volta definito il domicilio determinante, lo stesso resta valido fino alla definizione di uno nuovo.
[2] Cpv. modificato dal R 6.5.2026; in vigore dal 1.6.2026 - BU 2026, 143.